ATTO N°1 Piani di ammortamento sui finanziamenti: tassi composti o tassi semplici?

Le SS.UU. ed i pareri contrapposti sulla questione.    

PREMESSA

Nei finanziamenti rateali, la formula di calcolo più utilizzata è quella del tasso composto, come rilevano pure le SS.UU. nella sentenza numero 15130 del 29/05/2024.

I pareri se la formula appena citata generi o meno anatocismo (calcolo degli interessi sugli interessi) sono opposti.

LE OPPOSTE TESI

I sostenitori della tesi del tasso composto sostengono che l’anatocismo sia dovuto al fatto che gli interessi vengono corrisposti (pagati) anticipatamente rispetto alla loro maturazione (ad es., nel caso di rate mensili, mensilmente anziché annualmente).

I sostenitori della tesi del tasso semplice sostengono che gli interessi vengono calcolati “solamente” sul capitale residuo e, di conseguenza, non possono essere che nella modalità del tasso semplice e, di conseguenza, nel rispetto della norma.

La realtà è che ad una semplice analisi effettuata utilizzando la formula indicata dalla Banca d’Italia per la verifica del tasso di un finanziamento, quasi tutti questi contratti risultano avere un Tasso Effettivo (Tasso Annuo Effettivo, in sigla T.A.E.) diverso e maggiore rispetto al cosiddetto Tasso Annuo Nominale (in sigla T.A.N.) indicato nei contratti stessi.

È consentito utilizzare il tasso composto nel calcolo dei finanziamenti?

La normativa italiana non esclude la possibilità che i finanziamenti siano effettuati utilizzando la metodologia di calcolo del tasso composto, ma impone delle precise condizioni perché ciò avvenga, modalità che, nella quasi totalità dei casi, non risulta rispettata dagli istituti di credito.

Quindi, nel caso in cui sia accertato che le modalità di calcolo del finanziamento siano state effettuate secondo le modalità del tasso composto, potrebbe essere del tutto irrilevante “l’indirizzo proposto” dalla Suprema Corte nella sentenza 15130 del 29 maggio 2024 lasciando spazio ai soggetti finanziati per chiedere alle banche l’indennizzo a loro spettante causato dalla errata modalità di calcolo e/o di rispetto della norma adottata dalle Banche stesse.

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