"in tema di mutuo #bancario,, con #rimborso#rateale del #prestito a tasso #regolato da un piano di #ammortamento "alla #francese" di tipo #standardizzato#tradizionale, non è causa di #nullità parziale del #contratto la mancata #indicazione della #modalità di ammortamento e del regime di #capitalizzazione "#composto" degli #interessi#debitori, per #indeterminazione o #indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per #violazione della #normativa in #tema di #trasparenza delle #condizioni#contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di #credito e i #clienti.".
- non è in #contestazione il #piano di #ammortamento "alla francese", ma il fatto che, nel rapporto #bancario in contestazione, sia stato #redatto secondo la #metodologia del #tasso #composto;
- va in oltre precisato che il principio di diritto della Suprema Corte appena citato enuncia letteralmente: "( ... omissis) mutuo bancario, a tasso fisso", mentre i rapporti oggetto di contestazione sono redatti secondo la metodologia del tasso variabile.
Ora, il fatto che sia stata utilizzata la formula del tasso composto nella redazione dei piani di ammortamento è facilmente rilevabile, in quanto alla verifica del Tasso Annuo Effettivo (T.A.E.), secondo l'apposita formula della Banca d'Italia, si rileva che il T.A.E. è diverso e maggiore del Tasso Annuo Nominale (T.A.N.), e questo non può dipendere da altro che dalla capitalizzazione degli interessi, come previsto dalla metodologia dal tasso composto.
A confutare quando solitamente affermato dalla Banche, si ricorda che:
- secondo la metodologia del tasso semplice, le rate rimborsate sono composte di solo capitale fino all'azzeramento dello stesso, e solo successivamente dagli interessi;
- secondo la metodologia del tasso composto, le rate rimborsate vengono fittiziamente suddivise in capitale ed interessi in modo da aumentare artificiosamente il capitale residuo (fittizio) esattamente dell'importo degli interessi, producendo in questo modo esattamente la somma degli interessi sugli interessi, nel rispetto della metodologia del tasso composto.
Tutto ciò #premesso, va #ribadito e #sottolineato che:
- l'art. 1283 del codice civile recita testualmente: "In mancanza di usi contrari, gli #interessi scaduti possono #produrre #interessi solo dal giorno della domanda #giudiziale o per effetto di #convenzione posteriore dalla loro #scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi.";
- l'articolo 6 della delibera CICR 2 del 09/02/2000, denominato "Trasparenza contrattuale", recita:
"I contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tassodi interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto.";
- a ribadire questo concetto, nella delibera #CICR 343 del 03/08/2016 è previsto:
all'articolo 2: "( ... omissis) 1. Il presente #decreto attua l'articolo 120, comma 2, del #TUB e si applica alle #operazioni in #raccolta del risparmio e di #esercizio del #credito tra #intermediari e clienti disciplinate ai sensi del titolo VI del TUB.".
all'articolo 3: " ( ... omissis) 1. Nelle operazioni indicate dall'articolo 2, comma1, ivi compresi i finanziamenti a valere su carte di credito, gli interessi debitori maturati non possono produrre interessi, salvo quelli di mora.".