Le SS.UU. ed i pareri contrapposti sulla questione.
Il Decreto #legge numero 18 del 14 febbraio 2016 ha modificato come segue l’articolo 120 del Testo Unico Bancario:
a) “nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli #interessi sia debitori sia #creditori, comunque non inferiore ad un anno; gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti;
b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre #interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte #capitale; ”.
Questa precisazione non fa altro che continuare quanto previsto dall’art. 1283 del codice #civile che recita testualmente: “In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda #giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi.”.
L’articolo 6 denominato “Trasparenza contrattuale” della #delibera CICR 2 del 09/02/2000 recita: “I contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l’entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una #capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il #valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le #clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto.”.
A ribadire questo concetto, nella delibera CICR 343 del 03/08/2016 è previsto:
all’articolo 2: “(… omissis) 1. Il presente decreto attua l'articolo 120, comma 2, del TUB e si applica alle operazioni di raccolta del #risparmio e di esercizio del credito tra #intermediari e clienti disciplinate ai sensi del titolo VI del TUB.”.
all’articolo 3: “(… omissis) 1. Nelle operazioni indicate dall'articolo 2, comma 1, ivi compresi i finanziamenti a valere su carte di credito, gli interessi debitori maturati non possono produrre interessi, salvo quelli di mora.”.
La normativa in materia risulta quindi univoca, e cioè non è possibile che gli interessi possono produrre altri interessi e, di conseguenza, non possono produrre interessi #anatocistici, salvo diversa autorizzazione esplicita del cliente.
Perché questo non accada, nei riconteggi delle Consulenze tecniche d’ufficio effettuate sui conti correnti è previsto che gli interessi maturati vengano conteggiati, ma non addebitati, fintantoché non ci sia esplicita autorizzazione in tal senso formale e scritta da parte del correntista.
Ora, va ripetuto e ribadito che lo stesso principio deve essere tenuto anche per tutti gli altri tipi di finanziamenti effettuati dalle banche ai propri clienti.
Ciò detto e dimostrato, va da sé che l’addebito anticipato degli interessi non è consentito da alcuna norma ed è, di conseguenza, nullo e/o annullabile.
Quindi, tutte le #elucubrazioni tecnico/#giuridiche su questo argomento sono contra legem e, di conseguenza, contestabili.
In conclusione, ed a prescindere da qualsivoglia motivazione, o pseudo motivazione, i contratti nei quali vengono effettuati pagamenti di interessi prima della fine del #rimborso del #capitale senza che questo sia esplicitamente previsto contrattualmente, sono fuori norma, a prescindere da ogni altra motivazione addotta.