Si sente parlare spesso di irregolarità contrattuali, ma che cosa sono in concreto?
Con tale termine ci si intende riferire alle violazioni che vengono compiute dagli istituti di credito, nella gestione di conti correnti, mutui, leasing e contratti derivati, di leggi penali e/o civili, di regolamenti.
Solo come esempio, le irregolarità che si possono riscontrare sono:
ANATOCISMO - il termine ha il significato di “interesse composto”, in altri termini gli interessi già scaduti e maturati si trasformano in capitale producendo a loro volta interessi.
Il divieto dell’anatocismo è previsto, fin dalla prima stesura del nostro codice civile, dall’art. 1283.
Vero è che il divieto sancito dalla norma non è stato tenuto in alcun conto dagli Istituti di credito che da sempre hanno applicato la metodologia di calcolo composto degli interessi, fondando tale modalità di determinazione degli interessi passivi sul presupposto dell’esistenza di un uso normativo legittimante.
Siffatto comportamento è stato dichiarato illegittimo dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione e ciò ha imposto agli istituti di credito la restituzione delle somme indebitamente percepite a tale titolo.
USURA – Il principio di carattere generale, nel passato, è stato quello della assoluta libertà delle parti di determinare il saggio di interesse che il debitore deve riconoscere a favore del proprio creditore.
Questo principio è stato modificato dalle legislazioni dei vari Stati sovrani, i quali hanno introdotto nelle loro normative dei limiti legali al principio di libera determinazione degli interessi.
Con l’emanazione del codice penale del 1930, il cosiddetto Codice Rocco, viene introdotto in Italia il reato di usura che, peraltro, dava risalto al solo aspetto soggettivo della vicenda economica, ovvero al profittamento da parte del creditore dello stato di bisogno del debitore per ottenere maggiori interessi, ma non indicava un limite massimo degli interessi oltre il quale essi dovessero essere considerati usurari.
Solo nel 1996, con la legge n° 108, viene previsto un limite certo ed oggettivo oltre il quale gli interessi passivi devono essere considerati usurari, prescindendo cioè dallo stato soggettivo del debitore e del creditore.
La legge non solo ha previsto le modalità di determinazione del limite, variabile nel tempo, oltre il quale gli interessi passivi devono considerarsi usurari, ma ha anche previsto come debbano essere individuati e determinati gli interessi corrisposti dai singoli debitori ai fini del loro raffronto con il cosiddetto tasso soglia usura.
La legge ha, altresì, previsto la sanzione della nullità per tutte le clausole contrattuali che prevedono la corresponsione di interessi usurari e, come conseguenza della nullità, l’obbligo di restituzione integrale degli interessi usurari percepiti dal creditore.
CMS – la commissione di massimo scoperto è l’onere economico, normalmente espresso in percentuale, che la banca applica al proprio cliente sul saldo negativo del conto corrente risultante nel trimestre.
Vero è che tale onere economico non solo non è espressamente convenuto tra le parti (debitore/creditore), ma molto spesso, anche se convenuto per iscritto, è determinato con modalità difformi da quelle considerate lecite dalla disciplina normativa e dalla giurisprudenza. Anche in tali ipotesi sorge l’obbligo restitutorio a carico dell’Istituto di credito.
INTERESSI ULTRA-LEGALI – L’art. 1284 c.c. disciplina che gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto, altrimenti sono dovuti nella misura legale. Inoltre, la L.154/92 e il T.U.B. d.lgs. n. 385/93 sanciscono che sono nulle tutte le clausole contrattuali che non prevedono la pattuizione scritta del tasso di interesse o rinviano semplicemente agli usi piazza, per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione, prevedendo, per gli interessi, un meccanismo di integrazione riferito ai B.O.T.
Appare, quindi, opportuno, se non indispensabile, che i singoli utenti che accedono al credito bancario operino una attenta verifica degli addebiti operati dai singoli istituti di credito a loro sfavore e, se del caso, opportunamente assistiti agiscano per ottenere in restituzione quanto illegittimamente a loro addebitato.