Contabilizzazione dei derivati in bilancio
Il Decreto 139/2015, che ha recepito la Direttiva UE 2013/ 34 entrata in vigore il primo gennaio 2016, ha operato molteplici modifiche, tra cui la necessità di contabilizzare in bilancio gli strumenti finanziari derivati.
In merito ai criteri di valutazione dei derivati essi sono stati inseriti nel novellato articolo 2426, comma 1, n. 11-bis, codice civile che recita: “gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al fair value. Le variazioni del fair value sono imputate al conto economico oppure, se lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un’operazione programmata, direttamente ad una riserva positiva o negativa di patrimonio netto; tale riserva è imputata al conto economico nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto o al verificarsi dell’operazione oggetto di copertura…..”.
Di fatto, dal 1° gennaio 2016 i contratti derivati sono passati dalla rilevazione nei conti d’ordine fuori bilancio a quella puramente contabile tra le voci dello stato patrimoniale e del conto economico.
Finservices, grazie alle proprie competenze tecniche nell’analisi quantitativa degli strumenti finanziari, è partner di riferimento per aziende e studi professionali, per la redazione di ogni tipo di calcolo o report (valutazione del fair value, quota di efficacia di ciascun derivato, dimostrazione della funzione di copertura) nel rispetto della direttiva UE 2013/34